Il «Decreto Fiscale 2025» recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri (DL n°84/2025) ha introdotto alcuni interventi urgenti e misure di semplificazione tributaria.
Queste novità coinvolgeranno oltre 4 milioni di partite IVA.
Una delle disposizioni principali è la proroga della tradizionale scadenza del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto di diverse voci della dichiarazione dei redditi.
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Le nuove scadenze per chi paga in un’unica soluzione
Il Decreto Fiscale 2025 modifica in modo significativo il calendario delle scadenze, e consente di posticipare o rateizzare i pagamenti.
In particolare, sposta la scadenza originaria del 30 giugno al 21 luglio 2025, senza alcun supplemento.
Per chi sceglie di posticipare ulteriormente il versamento, fissa il termine al 20 agosto 2025, con una maggiorazione dello 0,40%.
Resta invece confermata al 30 novembre, che cade di domenica ed è quindi rimandata a lunedì 1° dicembre 2025, la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte 2025.
Inoltre, i contribuenti che usufruiscono della proroga possono suddividere l’importo in rate mensili.
Le nuove scadenze per i contribuenti che usufruiscono della rateizzazione.
Per facilitare i pagamenti delle aziende con flussi di cassa regolari ma temporaneamente ridotti nei primi mesi dell’estate, il decreto prevede la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.
Piano rateale con prima rata al 21 luglio 2025
I contribuenti che scelgono di beneficiare della proroga al 21 luglio possono anche optare per la rateizzazione del totale, sviluppata su sei rate complessive.
In questo caso, gli importi sono maggiorati dell’interesse annuo del 4%, applicato pro-rata temporis a partire dalla scadenza originaria del 30 giugno.
| n° rata | scadenza | interessi |
| 1 | 21 luglio | – |
| 2 | 20 agosto | 0,28% |
| 3 | 16 settembre | 0,61% |
| 4 | 16 ottobre | 0,94% |
| 5 | 17 novembre | 1,27% |
| 6 | 16 dicembre | 1,60% |
Piano rateale con prima rata al 20 agosto 2025
Allo stesso modo, effettuando il primo versamento il 20 agosto, è possibile rateizzare l’importo dovuto in rate mensili fino al 16 dicembre, per un totale di cinque scadenze.
Anche questa opzione, già maggiorata dello 0,40% per il differimento della prima scadenza, prevede l’applicazione dell’interesse annuo del 4%.
| n°rata | scadenza | interessi |
| 1 | 20 agosto | – |
| 2 | 16 settembre | 0,29% |
| 3 | 16 ottobre | 0,62% |
| 4 | 17 novembre | 0,95% |
| 5 | 16 dicembre | 1,28% |
Attivazione e decadenza dal beneficio della rateazione
Per usufruire della rateizzazione non occorre presentare nessuna richiesta né inviare comunicazioni preventive all’Agenzia delle Entrate.
Affinché il sistema dell’Agenzia registri correttamente il piano rateale, è sufficiente effettuare il versamento della prima rata nei termini stabiliti utilizzando i codici tributo ordinari.
D’altra parte, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta automaticamente la decadenza dal beneficio della rateizzazione, e l’applicazione delle sanzioni sull’intero importo residuo.
I tributi oggetto della proroga
La proroga riguarda le scadenze per il versamento delle imposte sul reddito, i contributi INPS risultanti dal modello Redditi PF (Persone Fisiche, ex – Unico), l’IVA e altri
Imposte sul reddito
In questo caso, il Decreto Fiscale sposta al 21 luglio il termine ultimo per il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 di:
- IRPEF, IRES e IRAP
- addizionale comunale e regionale IRPEF
- cedolare secca sulle locazioni
- imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari e minimi
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività
Inoltre, la proroga si estende alle altre imposte sostitutive, addizionali e maggiorazioni come:
- imposta sul reddito in seguito all’adesione al concordato preventivo biennale
- la cosiddetta «tassa etica»
- maggiorazioni IRES per le società «di comodo» (non operative / in perdita fiscale sistematica)
Versamenti previdenziali/assistenziali
Analogamente alle altr imposte, la proroga al 21 luglio è applicabile anche ai versamenti del saldo 2024 e primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
Versamenti IVA
Grazie al decreto, i contribuenti potranno regolarizzare anche la propria posizione in merito al versamento del saldo dell’IVA 2024, già previsto per il 17 marzo 2025.
La proroga comporta una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese nel periodo 17 marzo – 30 giugno, per un totale dell’1,6%.
Invece, l’intervallo 30 giugno – 21 luglio non prevede alcun onere aggiuntivo.
| mese o frazione | interessi |
| 18 marzo – 16 aprile | 0,40% |
| 17 aprile – 16 maggio | 0,40% |
| 17 maggio – 16 giugno | 0,40% |
| 17 giugno – 30 giugno | 0,40% |
| 30 giugno – 21 luglio | – |
Invece, provvedendo al saldo entro il 20 agosto, all’1,6% dovuto per il differimento al 21 luglio, è dovuto l’ulteriore supplemento dello 0,4% per il periodo 21 luglio – 20 agosto, per una maggiorazione complessiva pari al 2%.
| mese o frazione | interessi |
| 18 marzo – 16 aprile | 0,40% |
| 17 aprile – 16 maggio | 0,40% |
| 17 maggio – 16 giugno | 0,40% |
| 17 giugno – 30 giugno | 0,40% |
| 30 giugno – 21 luglio | – |
| 21 luglio – 20 agosto | 0,40% |
Diritto annuale
La proroga prevista dal decreto riguarda anche il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle Imprese.
Questo perché secondo la normativa in vigore, il diritto annuale va pagato entro la scadenza fissata per il primo acconto delle imposte sui redditi.
I soggetti beneficiari della proroga
La proroga è stata disposta per:
- i contribuenti che svolgono in forma imprenditoriale le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
- i titolari di imprese escluse dagli ISA per «non normale svolgimento dell’attività» (per es., inizio o cessazione attività, attesa di autorizzazioni amministrative, interruzione per ristrutturazione dei locali, ed altre)
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in regime forfettario come disciplinato dall’art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
- i titolari di aziende che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
- i lavoratori in mobilità secondo la Legge 111 del 15 luglio 2011
- i partecipanti a società di persone e società in accomandita semplice soggette a tassazione «per trasparenza» ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del TUIR
Gli esclusi dalla proroga al 21 luglio
Il beneficio della proroga non si estende a:
- persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni «trasparenti»;
- imprenditori che svolgono attività agricole e sono titolari esclusivamente di redditi agrari
- esercenti di attività per le quali non sono stati approvati gli ISA
- titolari di ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro.
Restano esclusi anche i soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come società di capitali, enti commerciali e non commerciali.
Per le imprese che non possono usufruire della proroga, resta ferma la scadenza del 30 giugno, con possibilità di pagamento entro il 30 luglio 2025, maggiorato dello 0,40%.
Le proroghe previste dal Decreto Fiscale 2025 rappresentano un’opportunità importante per i contribuenti che vogliono gestire con maggiore flessibilità i versamenti delle imposte e dei contributi, migliorando la gestione della liquidità.
Per usufruire appieno delle nuove scadenze e possibilità di rateizzazione è fondamentale conoscere nel dettaglio le disposizioni normative e seguire attentamente le procedure previste.
Il nostro studio offre assistenza qualificata per l’analisi della posizione fiscale, la pianificazione dei pagamenti e la gestione corretta di tutti gli adempimenti, per beneficiare della proroga senza incorrere in inesattezze e sanzioni.
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