Come ogni anno, nel mese di agosto l’Agenzia delle Entrate concede una pausa ai contribuenti italiani attraverso la sospensione di avvisi, comunicazioni e la proroga di alcune scadenze.
Queste misure riguardano diversi ambiti, ciascuno regolato da specifiche normative che precisano tempi, criteri e modalità di applicazione, ed hanno una duplice funzione.
Da una parte, mirano ad alleviare la pressione sui contribuenti in un mese generalmente dedicato al riposo e allo svolgimento di attività personali e familiari.
Dall’altra, servono ad alleggerire il carico di lavoro per l’amministrazione centrale, riducendo le criticità ed i potenziali errori in un periodo di operatività ridotta.
1-20 agosto: proroga delle scadenze fiscali
Le scadenze fiscali originariamente previste tra il 1° e il 20 agosto godono di un differimento specifico, stabilito dall’articolo 3-quater del DL n°16/2012.
Infatti secondo la normativa, questi adempimenti, anche se relativi a importi rateizzati, possono essere posticipati senza alcuna penalità o maggiorazione fino al 20 agosto.
Clicca qui per consultare il DL n°16/2012
Per esempio, nel caso di liquidazione IVA mensile, il versamento dell’imposta a debito per il mese di luglio, normalmente in scadenza il 16 agosto, potrà essere effettuato entro il 20 agosto, senza sanzioni né interessi.
1 agosto – 4 settembre: sospensione delle richieste di documenti
La sospensione delle richieste di documenti e informazioni è disciplinata dal DL n°223/2006.
In base alle disposizioni del decreto, tutte le richieste scadenti tra il 1 agosto e il 4 settembre beneficiano della sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dal 5 settembre.
La norma comprende:
- controlli automatici delle imposte dirette
- controlli formali effettuati dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi
- avvisi di liquidazione per il redditi a tassazione separata
Sono escluse le richieste effettuate in caso di attività relative a:
- cosiddetti «controlli sostanziali» (accesso, ispezione, verifica)
- procedure di rimborso IVA
Clicca qui per consultare il DL n°223/2006
La sospensione, che prevede il blocco e la ripresa dei termini dopo la data stabilita, produce un effettivo ricalcolo di ogni scadenza, diversamente dalla semplice proroga che invece stabilisce una nuova data uguale per tutti.
Per esempio, una richiesta di documentazione su un precedente periodo d’imposta ricevuta il 25/7/2025 con scadenza a 30 giorni, anzichè il 25/8/2025 potrà essere soddisfatta entro il 28 settembre 2025.
| data – evento | n° giorni |
| 25/7/2025 – ricezione | – |
| 26/7/2025 – inizio conteggio 31/7/2025 – interruzione | 6 |
| 1/8/2025 – 4/9/2025 sospensione | – |
| 5/9/2025 – ripresa conteggio 28/9/2025 – nuovo termine | 24 |
| totale giorni | 30 |
1-31 agosto: sospensione di comunicati e inviti all’adempimento
A partire dall’anno scorso, il Decreto Adempimenti (DL n°1/2024) ha introdotto la sospensione dell’invio di alcuni tipi di documenti dell’Agenzia delle Entrate nel periodo estivo.
I principali beneficiari della norma sono le imprese e professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, e in generale i contribuenti che hanno debiti con il Fisco.
Il decreto prevede, salvo casi urgenti e indifferibili, la sospensione per tutto il mese di agosto dell’invio di comunicazioni relative a:
- controlli automatizzati di importi, codici tributo, eventuali crediti o eccedenze ed altre voci
- controlli formali delle dichiarazioni dei redditi
- liquidazioni delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- inviti all’adempimento spontaneo (le cosiddette “lettere di compliance“)
I casi di «indifferibilità e urgenza» che costituiscono un’eccezione comprendono:
- il rischio di prescrizione e decadenza per la riscossione delle somme dovute
- la trasmissione di «notizie di reato» ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale
- le procedure concorsuali (per es. fallimento, concordato preventivo o liquidazione giudiziale), per assicurare il tempestivo inserimento tra i creditori
Clicca qui per consultare il Decreto Adempimenti (DL n°1/2024)
Altre interruzioni e sospensioni
Oltre a quanto previsto dal Decreto Adempimenti, nel periodo estivo risultano interrotte oppure sospese diverse altre procedure.
Per esempio, in agosto l’INPS interrompe l’emissione delle comunicazioni relative a:
- note di rettifica
- diffide di adempimento
- istanze per il DURC online.
Inoltre, è prevista la sospensione dei termini per fare ricorso o depositare un atto in quasi tutti i processi civili, amministrativi e tributari, il cui conteggio riprende a decorrere dal 1° settembre.
Fonti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DL n°16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Sospensione Feriale
Dipartimento per il programma di Governo – Semplificazione degli adempimenti tributari
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La pausa estiva concessa da Agenzia delle Entrate, INPS e altri istituti rappresenta un’occasione preziosa, soprattutto per chi si trova in una situazione debitoria complessa.
Infatti, questo periodo risulta particolarmente utile a fare ordine nella propria posizione fiscale e contributiva, analizzare eventuali pendenze e valutare possibili strategie di regolarizzazione.
Il nostro studio è a tua disposizione per pianificare la ripartenza di settembre con maggiore consapevolezza e serenità, risolvendo eventuali criticità nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali.

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