ires premiale 2025

IRES premiale: firmato il decreto attuativo, via libera alla nuova agevolazione per il 2025

L’IRES premiale è un’agevolazione fiscale per le imprese che realizzano investimenti e nuove assunzioni, con la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES nel modello Redditi SC 2026.

È riservata a società di capitali, cooperative, enti commerciali ed intermediari finanziari che applicano un’addizionale IRES.

Possono beneficiarne anche gli enti non commerciali, relativamente al reddito di eventuali attività commerciali, a condizione che abbiano una contabilità separata.

Restano escluse le imprese in liquidazione ordinaria o giudiziale, o che hanno avviato una procedura di risoluzione della crisi di natura liquidatoria. 

L’IRES premiale, inserita nella Legge di Bilancio 2025, è stata attuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto pubblicato lo scorso 8 agosto 2025.

Clicca qui per consultare il Decreto del MEF del 8/8/2025

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Requisiti per beneficiare dell’IRES premiale 2025

Il decreto identifica diversi requisiti, imprescindibili per beneficiare di questa agevolazione

Rinuncia dell’impresa alla cassa integrazione 

In particolare, per gli anni 2024 e 2025, l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione. 

Fanno eccezione i casi dovuti a circostanze transitorie non imputabili all’impresa o ai dipendenti, come ad esempio le intemperie stagionali.

Presenza di un incremento occupazionale

Il numero di unità lavorative per anno (ULA) deve essere uguale o superiore rispetto alla media del triennio precedente.

Si escludono dal computo le cessazioni per dimissioni volontarie, sopraggiunta invalidità, pensionamento per anzianità e i licenziamenti per giusta causa.

Inoltre, deve rilevarsi un incremento almeno dell’1% di assunzioni a tempo indeterminato che possano considerarsi «incremento occupazionale» ai sensi dell’art. 4 del DL n°216 del 30/12/2023 (Riforma IRPEF/IRES)

Clicca qui per consultare il DL n°216 del 30/12/2023 (Riforma IRPEF/IRES)

Patrimonializzazione della società

Un’altra condizione è l’accantonamento in azienda per il 2025 dell’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L’utile si considera «accantonato» quando non viene distribuito ai soci (anche sotto forma di  acconti sui dividendi) ma viene trattenuto e iscritto in una riserva.

Realizzazione di investimenti «rilevanti»

Inoltre, stabilisce un reinvestimento in macchinari, impianti, attrezzature e software per aumentare la produttività o l’efficienza energetica grazie alle tecnologie digitali (Transizione 4.0 o 5.0)

Per essere considerati «rilevanti» gli investimenti rilevanti devono essere realizzati a decorrere dal 1 gennaio al 31 ottobre 2025 con un ammontare pari o superiore al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.

Concomitanza dell’IRES premiale con altre agevolazioni

L’IRES premiale è una misura aggiuntiva che integra altre agevolazioni, per esempio:

  • la maxi-deduzione fino al 130% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e altre persone appartenenti a categorie svantaggiate.
  • il concordato preventivo biennale, 
  • eventuali procedure finalizzate al risanamento.

Le imprese che beneficiano di una o più di queste misure, possono accedere anche all’IRES premiale, a patto di rispettarne i requisiti specifici, e godere contemporaneamente di diverse agevolazioni.

Le cause di decadenza dall’IRES premiale

Le imprese che hanno beneficiato della riduzione dell’IRES possono perdere l’agevolazione se, dopo averla ottenuta, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • distribuzione ai soci (in tutto o in parte) entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 della quota di utile accantonata per il beneficio.
  • dismissione, vendita, destinazione ad attività estranee all’impresa, trasferimento permanente ad una sede produttiva all’estero, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento
  • cessione di un contratto di leasing finanziario nei 5 anni successivi all’investimento (il cosiddetto «periodo di sorveglianza»)

In queste circostanze, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire la differenza tra l’imposta dovuta originariamente e l’importo effettivamente versato grazie all’applicazione dell’aliquota ridotta. 

La perdita del beneficio per aver venduto o dismesso un bene non si verifica se, entro lo stesso anno fiscale, l’impresa decide di acquistare un nuovo bene con caratteristiche uguali o migliori rispetto a quello sostituito.

fonti:
https://www.mef.gov.it/focus/Principali-misure-della-legge-di-bilancio-2025/
https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-via-libera-decreto-l-ires-premiale-AH9WYZ6B

foto di copertina: Drazen Zigic su Freepik


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