Per milioni di contribuenti privati e imprese, si avvicina uno degli adempimenti più importanti del calendario fiscale.
Si tratta del versamento della prima rata dell’IMU (Imposta Municipale Unica), la cui scadenza è fissata per martedì 16 giugno 2026.
Abitazioni ad uso residenziale
Per gli immobili a uso residenziale del gruppo A, la regola generale prevede che l’abitazione principale – la cosiddetta «prima casa» – sia esente dal pagamento dell’imposta.
Tuttavia, per usufruire di questa agevolazione, devono coesistere due requisiti fondamentali: il proprietario deve avere in quell’immobile sia la residenza anagrafica che la dimora abituale.
Inoltre, l’esenzione decade se l’immobile è considerato di lusso, ovvero se risulta accatastato nelle categorie signorili, storiche o castelli (A/1, A/8 e A/9).
In questo caso l’imposta è dovuta per intero, così come è sempre dovuta per la cosiddetta «seconda casa», a prescindere che si tratti di un immobile sfitto o concesso in locazione.
Immobili sfitti
La regola base prevede che per un «fabbricato tenuto a disposizione», sia dovuta l’IMU al 100% secondo le aliquote ordinarie stabilite dal Comune.
Fanno eccezione gli immobili che si trovano in determinate condizioni.
Immobili inagibili o inabitabili
Se l’unità è strutturalmente degradata, fatiscente o priva dei requisiti igienico-sanitari minimi, la base imponibile è ridotta del 50%.
La riduzione richiede l’oggettiva inutilizzabilità del bene, certificata da una perizia che attesti il reale degrado strutturale dell’immobile.
Il documento deve essere rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune o da un tecnico abilitato e deve essere esibito in caso di successivi controlli.
Immobili occupati abusivamente
Dal 2023, la legge prevede l’esenzione totale dall’IMU per gli immobili non utilizzabili perché occupati abusivamente, a patto che sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
Le case per le vacanze
A partire da quest’anno, i Comuni hanno la facoltà di introdurre aliquote più leggere per i proprietari di case al mare o in montagna tenute a disposizione per pochi mesi all’anno e non locate.
Gli immobili concessi in locazione
L’importo dell’IMU sugli immobili abitativi concessi in locazione cambia a secondo del tipo di contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Per gli immobili locati a canone libero (4+4), si applica l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune e l’imposta è dovuta per intero, senza alcuna agevolazione.
Per gli affitti a prezzi calmierati dal canone concordato (3+2, studenti, transitori), oltre ad un’aliquota già ridotta all’origine in diversi Comuni, la legge prevede un’ulteriore riduzione del 25%.
Invece, per gli immobili affidati in comodato d’uso gratuito ai familiari di primo grado (figli, genitori) è prevista un’agevolazione del 50%.
Locali commerciali, artigianali e capannoni
Per gli immobili destinati alle attività economiche come locali commerciali (C/1), uffici (A/10) o laboratori (C/3), non esiste nessun tipo di esenzione.
I proprietari di questi edifici pagano sempre l’IMU secondo le aliquote massime stabilite dai regolamenti comunali, anche se l’attività è temporaneamente ferma o il locale è sfitto.
In particolare, il gettito IMU di capannoni industriali e opifici (gruppo catastale D) prevede una Quota Stato di base fissata allo 0,76% e una Quota Comune calcolata a livello locale.
Modalità di calcolo e versamento dell’acconto
Per calcolare l’importo dell’acconto del 50% da versare entro il 16 giugno, occorre fare riferimento alle aliquote deliberate per il 2025 dal proprio Comune.
Le eventuali modifiche apportate nel 2026 troveranno applicazione nel calcolo del conguaglio previsto per il versamento del saldo di dicembre.
Il pagamento deve essere eseguito tramite il modello F24, inserendo il codice tributo dedicato:
| Codice tributo | Descrizione dell’immobile | Contribuente principale |
| 3912 | Abitazione principale (solo categorie di lusso A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze | Privati |
| 3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale (es. stalle, magazzini agricoli o strutture D/10) | Imprese agricole / coltivatori |
| 3914 | Terreni agricoli | Privati e imprese |
| 3916 | Aree fabbricabili | Privati e imprese |
| 3918 | Altri fabbricati (abitazioni di tipo civile A/2, economico A/3, popolare A/4, ultrapopolare A/5, rurale A/6, in villini A/7, negozi C/1, uffici A/10, laboratori artigianali C/3) | Privati e imprese |
| 3925 | Fabbricati ad uso produttivo nel gruppo catastale D – Quota Stato (aliquota fissa 0,76%) | Imprese (proprietarie di capannoni) |
| 3930 | Fabbricati ad uso produttivo nel gruppo catastale D – Quota Comune (eccedenza sulla delibera) | Imprese (proprietarie di capannoni) |
| 3939 | Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | Imprese edili / costruttori |
I contribuenti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello esclusivamente per via telematica, mentre i privati possono scegliere la modalità online o cartacea.

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