Per anni la Legge 3/2012, storicamente nota come legge «salva-suicidi», ha rappresentato il principale strumento di protezione dalle conseguenze del sovraindebitamento.
Oggi la Legge 3/2012 è formalmente abrogata, ma le tutele previste originariamente sono confluite nel DL 14/2019 (CCII – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) e successive modifiche e integrazioni.
Il nuovo codice conferma i medesimi principi di protezione, offrendo contemporaneamente strumenti normativi e operativi più efficaci, rapidi e adatti alle attuali difficoltà di famiglie e imprese.
Infatti, introduce meccanismi più veloci per l’accesso ai dati, ridimensiona il peso del parere del Fisco, semplifica la difesa dalle pratiche di pignoramento e aste immobiliari.
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L’evoluzione dell’OCC: da organo di controllo a ente investigativo
Una delle novità più importanti è la ridefinizione di compiti e poteri dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), l’istituto che fa da tramite tra il debitore e il Tribunale.
Con il nuovo impianto normativo, l’ente ha ampliato le funzioni originarie di semplice verifica documentale, acquisendo autonomi poteri di natura ispettiva.
Oggi l’OCC è abilitato all’accesso diretto alle banche dati di:
- anagrafe tributaria: per la verifica della posizione fiscale e di eventuali debiti erariali
- anagrafe dei rapporti finanziari: per il monitoraggio diretto di conti correnti, depositi e altri strumenti di credito
- cassetto previdenziale: per l’accertamento della reale situazione occupazionale, reddituale e pensionistica
Queste prerogative semplificano ogni istruttoria e garantiscono la massima trasparenza nella redazione della relazione e l’attestazione di fattibilità, il documenti su cui si basano i successivi provvedimenti di omologazione da parte del giudice.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Sostituisce il vecchio «piano del consumatore» ed è riservato ai cittadini privati, cioè le persone che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Per esempio: il mutuo della casa di famiglia, i finanziamenti per l’acquisto dell’auto privata, le spese mediche o personali.
È particolarmente favorevole perché, a differenza di altre procedure dedicate alle aziende, esclude i creditori (banche, finanziarie, Fisco ed altri) dall’approvazione del piano di rientro.
Secondo la nuova procedura, il debitore tramite l’OCC affida la sua proposta esclusivamente al giudice, che decide dopo aver verificato:
- la natura non-professionale del sovraindebitamento
- la condotta in buona fede del debitore
- la concreta sostenibilità del piano di rientro
- il soddisfacimento non inferiore della proposta rispetto alla liquidazione forzata
Il concordato minore
Rappresenta l’aggiornamento del precedente «Accordo con i creditori» e si rivolge a professionisti, artigiani, start-up innovative e imprese minori.
Per le ditte individuali e i professionisti riguarda l’intero passivo, raccogliendo anche i debiti privati e familiari insieme ai debiti commerciali, previdenziali e fiscali.
Per essere approvato, il piano deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto, espresso per quote in base alla consistenza del credito:
- Fornitori senza garanzie e banche che hanno concesso prestiti senza ipoteche
- Banche e finanziarie con garanzie parziali il cui valore attuale non copre tutto il debito
- Creditori che esprimono la rinuncia volontaria alla garanzia, in tutto o in parte.
Sono invece esclusi dal voto:
- I creditori «privilegiati» come istituti finanziari garantiti da ipoteche, dipendenti, fisco e enti locali in merito a diversi tipi di imposte (qualora sia previsto il pagamento integrale del debito)
- I soggetti legati da vincoli familiari o personali
- I soggetti in conflitto di interessi con la massa dei creditori
- Società di recupero crediti e altri aggiudicatari dei crediti da meno di un anno.
Qualora l’azienda intenda proseguire l’attività, il concordato minore viene configurato «in continuità», e i creditori vengono pagati parzialmente utilizzando i guadagni futuri.
Se invece l’obiettivo è chiudere l’attività, si procede in modalità «liquidatoria» per gestire la crisi in modo ordinato attraverso la vendita dei beni dell’impresa e l’apporto di risorse esterne aggiuntive.
La liquidazione controllata del sovraindebitato
In assenza di risorse esterne, interviene la Liquidazione controllata del sovraindebitato, che snellisce e potenzia la vecchia «Liquidazione del patrimonio» ed è utilizzabile da privati, imprese minori ed enti del terzo settore.
Con la nuova procedura, tutti i beni non-strumentali di proprietà del debitore (seconda casa, auto privata, quote societarie) vengono messi a disposizione della liquidazione fino alla loro completa vendita.
Contemporaneamente, in presenza di un reddito (da lavoro autonomo, stipendio, pensione e altro) per i successivi 3 anni, il debitore cede la quota eccedente al necessario per il mantenimento dignitoso della famiglia.
Per i consumatori privati, la liquidazione controllata può essere avviata unicamente su base volontaria mentre, nei riguardi un’impresa minore, anche su richiesta di un creditore o del pubblico ministero.
Il decreto di apertura determina il blocco automatico di qualsiasi azione esecutiva o cautelare individuale, anche se già in corso, fermo restando il diritto dei creditori di rivalersi all’interno della procedura concorsuale.
Il nuovo Codice della Crisi ha trasformato radicalmente la gestione del sovraindebitamento, istituendo procedure concorsuali che richiedono un’approfondita analisi tecnico-giuridica e una corretta interlocuzione con l’OCC e il Tribunale.
Eventuali errori o imprecisioni in una delle fasi possono compromettere l’esito della domanda.
Il nostro studio offre a cittadini privati, professionisti e imprese in difficoltà un servizio specialistico di analisi preliminare, verifica dei presupposti e strutturazione della proposta più idonea per ottenere l’esdebitazione.

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