omnibus 2026 - iva, corrispettivi, adempimento collaboriativo

Decreto Omnibus 2026: novità su IVA, corrispettivi e adempimento collaborativo

Il recente decreto fiscale Omnibus 2026 ha riscritto diverse regole introducendo maggiore flessibilità nella gestione quotidiana delle attività di imprese e professionisti. 

Ogni misura risponde a un’esigenza operativa diversa, ma tutte condividono lo stesso obiettivo: ridurre il contenzioso e alleggerire gli adempimenti ordinari delle imprese.

L’estensione dei termini per recuperare l’IVA

La norma estende di dodici mesi la scadenza per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta versata.

Infatti, con le nuove regole, l’impresa avrà tempo fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, ha ricevuto la fattura o ha acquisito il diritto.

Contestualmente, la stessa scadenza si applica ai termini per la corretta registrazione delle fatture nel registro IVA acquisti.

In questo modo, consente al soggetto passivo di scomputare regolarmente l’IVA a monte, anche  in caso di ritardi del fornitore, errori di contabilizzazione o problemi tecnici nella trasmissione allo SDI.

Questo margine più ampio risulta particolarmente utile per i flussi di fatturazione che richiedono verifiche documentali complesse.

La nuova tolleranza sui corrispettivi telematici

Il decreto rende più elastica la normativa sulla trasmissione dei corrispettivi telematici, con una misura pensata per chi opera con volumi elevati di operazioni giornaliere:

  • Vendita di beni al dettaglio — negozi di abbigliamento, alimentari, elettronica ed ogni altro esercizio di vicinato
  • Somministrazione di alimenti e bevande — bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive
  • Servizi alla persona — parrucchieri, saloni di bellezza, centri estetici
  • Servizi tecnici e artigianali resi al privato — officine, carrozzieri, idraulici ed elettricisti, quando il committente è un consumatore e non un’altra impresa
  • Trasporto di persone — taxi, noleggio con conducente, alcune categorie di trasporto pubblico locale
  • Distributori automatici — con modalità di trasmissione specifiche

In particolare, introduce una soglia di tolleranza del 5% sui casi di errata indicazione della modalità di pagamento riportata sul documento commerciale.

Per esempio quando il cliente paga con bancomat, ma l’operazione è registrata per errore come pagamento in contanti, o viceversa.

Prima della riforma, questa incongruenza costituiva una violazione sanzionabile e, in caso di recidiva, concorreva al computo  per la sospensione della licenza. 

Invece, con la nuova regola, un eventuale disallineamento sotto la soglia del 5% delle operazioni registrate, non comporta nessuna sanzione né immediata né accessoria.

Resta comunque fermo l’obbligo di emissione e trasmissione dei corrispettivi per l’intero importo di ogni transazione, senza alterare l’imponibile IVA.

In caso di difformità che causino una riduzione dell’imposta dovuta, restano pienamente applicabili le sanzioni ordinarie per omessa o errata memorizzazione dei corrispettivi.

La proroga della certificazione per l’adempimento collaborativo

Il decreto accoglie la segnalazione del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in merito ai requisiti per l’ammissione al regime di adempimento collaborativo.

Leggi anche: Adempimento collaborativo e TCF: i chiarimenti dell’Agenzia sul rischio fiscale

In particolare, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale per le imprese che hanno presentato domanda nel 2024-2025, inizialmente previsto per il 30 settembre.

In questa circostanza il CNDCEC,  nel ruolo di interlocutore tecnico con il MEF e l’Agenzia delle Entrate, ha segnalato i tempi insufficienti per completare correttamente le verifiche, ottenendo la proroga.


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