Il decreto Omnibus, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti, è il quarto correttivo della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023.
Infatti, interviene sulle imposte sui redditi, disciplina IVA, versamenti ADER, crediti d’imposta e diversi altri ambiti rilevanti per cittadini e imprese.
Auto aziendali in fringe benefit
Per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti il correttivo, pur confermando in generale le aliquote fissate dalla Legge di Bilancio 2025, introduce nuovi criteri di calcolo.
Questi comprendono una tassazione supplementare legata all’anzianità del veicolo e agli eventuali optional e accessori montati a spese del datore di lavoro esclusi dalla dotazione di serie.
In particolare, stabilisce un incremento del 50% del valore imponibile per le auto con più di cinque anni, ed una maggiorazione forfettaria del 5% per gli optional fuori listino.
La misura, coerentemente con gli obiettivi di transizione ecologica, incentiva il rinnovamento dei parchi auto con mezzi nuovi e basse emissioni.
Tuttavia, a tutela delle flotte aziendali già operative, per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e assegnati entro il 31/12/2025, prevede di usufruire del vecchio regime fino alla scadenza dei contratti.
Detrazioni per carichi di famiglia
Il decreto interviene direttamente sull’articolo 12 del TUIR, una delle norme cardine in materia di welfare fiscale, che disciplina le detrazioni fiscali per i familiari a carico.
Infatti il nuovo testo, in merito a coniuge e figli, prevede l’eliminazione del requisito di convivenza o della presenza di assegni alimentari per il riconoscimento dello status di familiare a carico.
La norma alleggerisce l’onere della prova precedentemente richiesta ai dipendenti per i figli studenti fuori sede o i coniugi che lavorano in un altra città.
Il vincolo resta in vigore solo per le «altre persone» indicate dall’articolo 433 del codice civile: i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.
La disposizione ha un effetto retroattivo e impone ai datori di lavoro di ricalcolare o sanare le posizioni in sede di conguaglio fiscale, a cominciare dal periodo d’imposta 2025.
Termini per la detrazione IVA
Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale estende a due anni la scadenza per registrare e detrarre l’IVA sulle fatture d’acquisto, allineando la normativa italiana ai principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto.
La medesima estensione viene applicata anche all’emissione e alla registrazione delle note di credito e riguarda le operazioni svolte a partire dal periodo d’imposta 2026.
L’obiettivo è garantire la possibilità di usufruire correttamente del diritto alla detrazione, specialmente in merito a fatture emesse o ricevute a ridosso della fine dell’anno.
Versamenti agli sportelli dell’ADER
Lo schema del correttivo modifica radicalmente le modalità di incasso allo sportello dell’Agente della Riscossione.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2027, presso gli uffici territoriali non si potranno più saldare le proprie pendenze con contanti e assegni bancari o postali, ma esclusivamente tramite POS.
Naturalmente, restano attivi tutti i canali di pagamento telematici esterni come home banking, circuito PagoPA, app istituzionali.
La regola vale anche per i rimborsi spettanti ai cittadini, che verranno liquidati unicamente tramite bonifico sul conto corrente o compensazione.
I contribuenti potranno comunque continuare a saldare tramite denaro contante i propri debiti esattoriali presso gli uffici postali e altri soggetti esterni abilitati.
Cessioni degli studi professionali
In tema di reddito da lavoro autonomo, il correttivo propone una norma interpretativa che fa chiarezza sulla disciplina fiscale della cessione degli studi professionali.
In particolare, stabilisce che la quota relativa al cosiddetto «avviamento» concorre al computo del reddito imponibile derivante dalla cessione.
Inoltre, per gli studi associati, individua una plusvalenza derivante dal valore intrinseco della struttura rispetto alle prestazioni d’opera dei professionisti che ne fanno parte.
Per le attività operative da almeno cinque anni, la norma prevede la facoltà di optare per la tassazione separata della plusvalenza con un’aliquota media in base ai redditi degli anni precedenti.
Cessione dei crediti d’imposta
Il correttivo interviene anche sulla cessione dei crediti d’imposta, una pratica diffusa soprattutto tra i beneficiari dei bonus edilizi che scelgono di monetizzare il credito cedendolo a terzi.
In questi casi, introduce inoltre un’imposta sostitutiva al 26% sul differenziale positivo generato dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati.
Per rendere operativa la misura, interviene sul TUIR e sposta questi proventi nella categoria dei redditi diversi, alla stregua di investimenti o proventi finanziari.
I crediti d’imposta ottenuti come corrispettivo diretto di una prestazione professionale, il cosiddetto «sconto in fattura» applicato al cliente, continuano invece a confluire nel normale reddito di lavoro autonomo.
La norma ha effetto retroattivo ed estende l’applicazione dell’aliquota del 26% alle operazioni effettuate a partire dal 2024.

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