Cosa sono gli ISAC
Con il decreto interministeriale (Lavoro e MEF) del 27 febbraio 2026, entrano in vigore operativamente gli ISAC (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva).
Gli ISAC valutano la congruità e coerenza delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese, attraverso il confronto statistico con i valori medi del settore di riferimento.
Rappresentano il corrispettivo in ambito contributivo degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e integrano il DURC, che invece attesta la regolarità dei versamenti.
Nata nell’ambito della Missione 5 del PNRR (Inclusione e coesione), la misura mira a contrastare il lavoro sommerso attraverso l’incrocio delle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Sogei.
Come funzionano: la logica degli indicatori
Indicatori di affidabilità
Riguardano la qualità effettiva dei dati dichiarati dall’azienda e il rispetto di alcuni parametri elementari:
- Rispetto dei minimi tabellari secondo i criteri di retribuzione previsti dai CCNL più rappresentativi
- Incidenza delle assenze per malattia, infortunio o cassa integrazione dichiarati nei flussi UniEmens sulle giornate lavorate
- Rispondenza tra l’inquadramento del lavoratore e le mansioni medie dichiarate per la sua qualifica professionale
Indicatori di coerenza
Rappresentano la base statistica degli ISAC e rilevano eventuali scostamenti rispetto a modelli di “normalità economica”:
- Il volume d’affari (desunto dalle banche dati fiscali) rispetto alla forza lavoro impiegata
- Il monte ore lavorato dichiarato dall’impresa rispetto alla media del settore e territorio
- Il costo del lavoro per dipendente rispetto alla media nel medesimo settore merceologico.
Indicatori di anomalia (o di rischio)
Sono dei campanelli d’allarme che scattano in presenza di situazioni specifiche:
- Incoerenza nelle catene di subfornitura, eccessiva frammentazione contrattuale o ricorso anomalo ad appalti di servizi.
- Turnover anomalo, con cessazioni e nuove assunzioni non giustificate dalla stagionalità o dalle dinamiche fisiologiche del settore.
Le fasce previste dagli ISAC
A seconda dello scostamento tra i dati rilevati e gli indicatori attesi, ciascun datore di lavoro viene associato ad una diversa fascia di affidabilità:
- normalità, con valori aderenti agli indicatori
- attenzione, con scostamenti lievi
- rischio, con scostamenti significativi
L’assegnazione ad una fascia, comprese quelle critiche, pur non determinando sanzioni automatiche, definisce il profilo di rischio contributivo e orienta la programmazione dell’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato.
I primi settori coinvolti nel 2026
La prima fase sperimentale
In una prima fase sperimentale, il decreto individua due categorie imprenditoriali ritenute “a rischio” su cui cominciare ad applicare gli ISAC a partire dal 1° gennaio 2026.
Il primo settore include nella macrocategoria del commercio all’ingrosso alimentare diversi codici ATECO tra i quali:
- 31.10, 31.20 – commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi e conservati
- 32.10 – carni fresche e surgelate
- 33.10 – prodotti lattiero-caseari e uova (), agli
- 33.20 – oli e grassi alimentari
- 34.10 – bevande alcoliche
Il secondo settore comprende i servizi alberghieri ed extra-alberghieri, ritenuto uno dei settori con la più alta incidenza di lavoro irregolare, e include:
- 20.51 – hotel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence
- 20.53 – alloggi connessi alle aziende ittiche
- 90.20 – alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero
Le categorie interessate dalla seconda fase
Entro il 31 agosto 2026 gli ISAC verranno estesi ad almeno altri sei settori all’interno dei quali statisticamente si registrano le aree a maggior rischio di lavoro sommerso:
- Edilizia: monitoraggio della congruità della manodopera in regola rispetto ai cantieri attivi, anche mediante l’integrazione degli ISAC con i dati del DURC.
- Logistica e trasporti: verifica della coerenza del monte ore e della regolarità contributiva dei vettori
- Agricoltura: analisi della coerenza tra giornate lavorative dichiarate e indici di produzione agricola, quale strumento di prevenzione e contrasto al caporalato.
- Servizi di pulizia e multiservizi: valutazione della coerenza tra il valore economico degli appalti e la forza lavoro effettivamente impiegata (rapporto addetti/fatturato).
- Settore manifatturiero (Tessile e Abbigliamento): focus sulle catene di subfornitura per intercettare fenomeni di dumping contrattuale.
- Servizi alla persona: verifica degli indicatori di coerenza retributiva per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nel settore socio-assistenziale e della cura.
Le lettere di compliance INPS: cosa aspettarsi entro il 31 marzo
Secondo il decreto, entro il 31 marzo 2026 tutti i datori di lavoro appartenenti ai primi due settori riceveranno una comunicazione telematica di compliance dall’INPS.
Si tratta di un documento con funzione preventiva e collaborativa, che non implica la contestazione di un’irregolarità, e contiene alcuni elementi fondamentali:
- Punteggio di affidabilità, espresso come voto sintetico da 1 a 10, che colloca l’azienda in una certa fascia di rischio.
- Tipo di scostamento rilevato, cioè quali parametri hanno fatto scattare l’allarme, per esempio: “Anomalia sulla coerenza tra ore dichiarate e fatturato”.
- Codice identificativo univoco che garantisce l’interoperabilità tra la comunicazione e il Portale della Compliance, consentendo al contribuente o al proprio intermediario di consultare il dettaglio delle anomalie e gestire la fase di contraddittorio o regolarizzazione
- Invito a verificare i flussi UniEmens e regolarizzare le eventuali anomalie o giustificare gli scostamenti, per evitare l’inserimento nelle liste per le ispezioni
Per i datori di lavoro in fascia di normalità, la comunicazione assume valore premiale, e comporta l’iscrizione in un elenco di nominativi ad elevata affidabilità contributiva.
L’inserimento in questo elenco, trasmesso a Ministero e Ispettorato, esclude l’azienda dagli accertamenti prioritari previsti nella programmazione annuale della vigilanza.
L’esonero dai controlli resta valido per l’intero anno solare, a condizione che l’impresa mantenga costanti i propri parametri di coerenza degli ISAC e regolarità del DURC.
Per le imprese dei primi due comparti (ingrosso alimentare e servizi alberghieri), è opportuno verificare la coerenza della propria posizione contributiva con gli standard del settore, ed eventualmente sanare eventuali irregolarità prima dell’arrivo della comunicazione dell’INPS.
Per gli altri comparti coinvolti entro il 31 agosto 2026, è opportuna una verifica preventiva rispetto agli indici, per correggere eventuali scostamenti nei flussi UniEmens e garantire un posizionamento favorevole nelle fasce ISAC.
Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della normativa ed è pronta ad offrire ai propri clienti un supporto operativo efficace e sempre aggiornato.

Consilium SRL
Servizi di consulenza integrata attraverso un team affiatato di professionisti di consolidata esperienza nel diritto d’impresa e del lavoro, servizi contabili e controllo di gestione.