L’Agenzia delle Entrate, con il recente provvedimento n° 51732/2026 ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione IVA 2026, relativa al 2025, e le relative istruzioni di compilazione.
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Il nuovo modello presenta importanti aggiornamenti che riguardano soprattutto la disciplina IVA delle operazioni in split payment, le società di comodo e alcuni campi specifici per logistica e trasporto merci.
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Il recupero IVA per le società di comodo
Una prima novità riguarda la normativa in tema di società di comodo.
Sono quelle società che non superano il cosiddetto test di operatività previsto dalla legge, perché risultano in perdita sistematica oppure ottengono ricavi inferiori alla soglia minima presunta.
Generalmente, sono soggette a un regime fiscale penalizzante che include limitazioni alla compensazione delle perdite pregresse e dell’IVA a credito.
Invece il nuovo modello IVA 2026, recependo i recenti orientamenti della giurisprudenza europea, ammette il recupero del credito IVA precedentemente negato.
Per questo, la casella al rigo VA15 non richiede più di indicare l’anzianità, ma solo di attestare la sussistenza dello status di società comodo.

In seguito a questa modifica, è stato anche rimosso il campo 8 del rigo VX4 presente nel quadro VX modello IVA 2025.
In particolare, questo riquadro era riservato all’attestazione della condizione di operatività dei soggetti che chiedevano un rimborso o una compensazione superiore a 50 mila euro.

Per lo stesso motivo, nel nuovo quadro VW (Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo) è stato eliminato il rigo VW21, utilizzato fino all’anno scorso per escludere i crediti trasferiti da società di comodo.
I nuovi campi per le operazioni in cui l’imposta non è versata dal fornitore
Il modello IVA 2026 presenta anche alcuni aggiornamenti per effettuare la dichiarazione in conformità con gli obblighi introdotti di recente nella normativa sulle operazioni commerciali relative a:
- pubblica amministrazione e società quotate
- settore logistica e trasporto merci
Queste modifiche riguardano principalmente il rigo VE38 del quadro VE (Determinazione del volume d’affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili).
Infatti questa casella, che l’anno scorso era unica, adesso include tre campi rispettivamente riservati alle operazioni attive (vendite):
- a esigibilità differita (IVA esigibile solo al momento dell’incasso del corrispettivo)
- split payment (verso la pubblica amministrazione e le società quotate, dove l’IVA viene versata dal cliente)
- di logistica e trasporto merci (con opzione di assolvimento dell’imposta da parte del committente)

Anche il quadro VJ (Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni), è stato modificato per soddisfare le nuove esigenze di monitoraggio anti-frode dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, è stato suddiviso in due sezioni:
La sezione 1 rigurda la determinazione dell’IVA relativa alle tradizionali operazioni in reverse charge
Invece la sezione 2, composta dal solo nuovo rigo VJ30, ha una funzione speculare al VE38 ed è dedicata agli acquisti delle imprese di logistica e trasporto merci per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente.

Modalità di presentazione e sanzioni per ritardo o omesso versamento
Chi intende utilizzare subito eventuali crediti in compensazione, può effettuare la trasmissione del modello dal 1 febbraio al 30 aprile 2026.
Invece il termine per la presentazione tardiva, cioè inviata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, scade il 29 luglio 2026.
Entro questa data la dichiarazione è considerata valida, purché venga versata la sanzione tramite ravvedimento operoso.
Superato il termine, l’Agenzia delle Entrate considera la dichiarazione omessa e procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta.
In questa situazione, l’ufficio emette solitamente un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità, avviando il recupero coattivo del debito.
L’invio della dichiarazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.
fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-gennaio-2026-iva
in copertina: Immagine di Freepik
Il modello IVA 2026 introduce aggiornamenti cruciali per la conformità fiscale, recependo le recenti indicazioni nazionali ed europee su diversi aspetti della compilazione.
Le modifiche ai quadri richiedono una gestione amministrativa più attenta, necessaria per monitorare correttamente le operazioni effettuate e le opzioni di assolvimento dell’imposta.
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