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Codice della Crisi: la circolare dell’Agenzia su sovraindebitamento ed esdebitazione

Prosegue la consultazione pubblica sulla seconda parte della circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della Crisi d’Impresa, relativa al sovraindebitamento. 

Avviata lo scorso 26 giugno e aperta fino al 24 luglio 2026, la consultazione consente a professionisti, imprese e altri soggetti interessati di inviare osservazioni e proposte prima della pubblicazione del testo definitivo.

Clicca qui per consultare la bozza per la consultazione della seconda parte della circolare dell’Agenzia delle Entrate dedicata al Codice della Crisi d’Impresa.

Le disposizioni generali sul sovraindebitamento

Questa sezione definisce a quali soggetti si rivolge la norma e fissa i requisiti minimi di accesso.

In particolare, ammette alla procedura i debitori per i quali non è applicabile la liquidazione giudiziale: professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e consumatori privati. 

Per beneficiare delle agevolazioni, questi contribuenti devono dimostrare una condizione di squilibrio reale tra debiti e patrimonio, e l’assenza di procedure liquidatorie già in corso. 

Inoltre, disciplina le procedure familiari, permettendo a diversi membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda in caso di:

  • convivenza 
  • sovraindebitamento derivante da una causa comune

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

È l’istituto dedicato a chi ha contratto debiti per esigenze personali, estranee a un’attività professionale o d’impresa. 

Con l’assistenza dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), il consumatore propone un piano commisurato al proprio reddito e patrimonio, e lo sottopone al giudizio del tribunale, indipendentemente dal parere dei creditori.

In questa fase, il giudice stabilisce la fattibilità del piano con un’oggettiva valutazione in merito a:

  • sostenibilità economica da parte del debitore
  • adeguatezza della proposta rispetto alle alternative liquidatorie

Inoltre, esprime un giudizio sulla meritevolezza del consumatore sulle cause del sovraindebitamento:

  • colpa lieve (perdita del lavoro e altre cause non imputabili a cattiva condotta), compatibile con l’accesso alla procedura
  • colpa grave, malafede o frode (stile di vita al di sopra delle proprie possibilità,  rilascio di dati falsi o incompleti sulla propria situazione ed altri), che invece impediscono la ristrutturazione

L’accesso resta precluso anche a chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o per due volte in passato. 

Concordato minore

Questa sezione del codice è dedicata ai professionisti, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli, le cui insolvenze includono spesso una quota rilevante di debiti con l’Agenzia delle Entrate, INPS e altri enti previdenziali.

In questi casi, la proposta non viene inviata al giudice, ma viene sottoposta al voto dei creditori, compresa la pubblica amministrazione.

In particolare, in caso di mancata adesione del fisco o previdenza sociale, tramite silenzio o voto contrario, interviene il meccanismo del «cram down», che permette al giudice di procedere comunque all’omologazione dell’accordo al verificarsi di due condizioni:

  • Il voto del creditore pubblico deve risultare determinante per il raggiungimento della maggioranza
  • Il piano concordato deve essere più conveniente (per i creditori) rispetto alla liquidazione.

Entrambi gli scenari sono valutati dall’OCC in una relazione tecnica.

La liquidazione controllata del sovraindebitato

Questa procedura è prevista per i debitori che non riescono a costruire un piano di rientro sostenibile.

Può avviarsi su iniziativa del debitore, con l’assistenza di un OCC, su richiesta dei creditori, quando i debiti scaduti superano i 50 mila euro, o per conversione da una procedura fallita.

In tutti e tre i casi il tribunale, previa verifica dei presupposti, procede alla nomina di un liquidatore che gestisce inventario, vendita dei beni e riparto tra i creditori sotto il controllo del giudice. 

La liquidazione controllata si chiude con un decreto del tribunale:

  • quando tutti i beni sono stati venduti e il ricavato distribuito ai creditori
  • dopo tre anni dall’apertura della procedura

Esdebitazione

È la liberazione dai debiti residui rimasti insoddisfatti al termine delle procedure di sovraindebitamento, riservata al debitore che ha rispettato gli impegni assunti. 

La disciplina prevede anche un percorso autonomo, l’esdebitazione del debitore incapiente, riservato a chi non ha alcun bene né reddito da offrire ai creditori, nemmeno in prospettiva futura. 

In questo caso il debitore, purché meritevole, ottiene la liberazione integrale in via diretta, evitando una procedura che non porterebbe comunque risultati concreti ai creditori. 

Questo beneficio è concedibile una sola volta nella vita, ed è soggetto ad una condizione: se entro tre anni dal decreto sopravvengono utili rilevanti, il debitore è comunque tenuto a corrispondere quanto dovuto.


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